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I nonni sono figure indispensabili: aiutano i loro figli nell’accudimento dei nipoti e sono proprio loro, il più delle volte, ad assicurare cura, comprensione, sostegno e protezione ai bambini. I nonni viziano e ascoltano, i nonni parlano e raccontano; hanno il coraggio di mostrarsi per quello che sono e sono stati, con i loro sbagli, le loro debolezze, le loro sconfitte. Più dei genitori, che, invece, sono spesso concentrati sull’educazione e sul futuro dei figli.

I nonni insegnano ad apprezzare il presente perché il loro tempo è meno sbilanciato verso ciò che sarà e sanno più valorizzare ciò che è e ciò che è stato. Sono i nostri Angeli tanto che, per loro, “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale” è stata istituita – grazie a una legge entrata in vigore nel 2005 – una vera e propria ricorrenza: 2 ottobre, giornata in cui la Chiesa celebra gli Angeli custodi.

Ma quale diritto hanno i nonni di intervenire nella vita dei nipoti? Non corrono il rischio di sentirsi degli intrusi, e quasi degli usurpatori rispetto ai genitori che sembrano gli unici a detenere il diritto naturale alla crescita e all’educazione dei bambini? Cosa succederebbe se uno dei genitori volesse escluderli dalla vita dei nipoti?

Ebbene i nonni possono tranquillizzarsi. Il vincolo che li lega ai nipotini trova riconoscimento non solo a livello sociale e costituzionale, nel concetto di famiglia, ma anche nel nostro codice civile, all’art. 317 bis, dove è sancito il diritto dei nonni “a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”. Questa norma, in vigore dal 2014, è d’importanza fondamentale.

Il legislatore, infatti, non si è solo limitato a valorizzare, all’art. 337 ter del codice civile, il diritto dei nipoti a mantenere con i nonni significativi rapporti, ma ha riconosciuto espressamente ai nonni, con un diverso articolo, il diritto, autonomo, a mantenere significativi rapporti con i nipoti. Se per qualsiasi ragione entrambi i genitori, o uno solo, dovessero impedire questa frequentazione, i nonni potrebbero addirittura rivolgersi al Tribunale.

Il diritto di avere un rapporto stabile e continuativo coi nipoti, infatti, porta con sé anche la sua tutela in sede giudiziale che il nonno, ingiustamente privato della frequentazione con i nipotini – a causa del comportamento ostacolante del proprio figlio o della propria nuora/genero, magari in fase di separazione giudiziale – potrà far valere senza remore avanti al Tribunale per i Minorenni, per l’adozione dei provvedimenti più opportuni a garanzia di questo fondamentale rapporto.

I Tribunali, nel corso di questi quattro anni dall’entrata in vigore della nuova legge, hanno già dato risposte molto positive: in un caso specifico, in cui un genitore impediva fermamente ai nonni di frequentare i nipoti, il Giudice è intervenuto per frenare “l’abuso di esercizio genitoriale” confermando “l’importanza che assume nella vita e nella formazione educativa dei minori, la conoscenza e la frequentazione dei nonni, in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, quali componenti di una famiglia allargata, all’interno della quale sono collocati”. Il più delle volte, infatti, il rapporto tra i nonni e i nipoti è impedito per ragioni di mera conflittualità tra adulti (figli contro i genitori, nuore contro suoceri, generi contro suoceri), ragioni che, esattamente come avviene nel caso della conflittualità tra i genitori, non si possono ripercuotere sul primario interesse dei bambini al pieno equilibrio affettivo.

Ebbene, i nonni ricevono ora anche attenzione e tutela sovranazionale.

La Corte Europea ha affermato che rientra tra i legami familiari “protetti” dall’art. 8 della CEDU non solo il rapporto tra genitori e figli, ma anche quello tra nonni e nipoti e ha ammonito gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie al fine di preservare il legame tra questi e i nipoti, che solo circostanze gravi e eccezionali possono comprimere.

La stessa Corte Europea si sta per pronunciare, per la prima volta, a seguito di una controversia sorta in Bulgaria tra la nonna materna e il padre affidatario del minore, sull’applicazione o meno dei regolamenti di diritto internazionale privato in tema di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale (regolamento del 2003 n. 2201), in caso di domanda di diritto di frequentazione dei nonni. In particolare se la parola “diritto di visita” – prevista dal citato regolamento – “debba essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la frequentazione del minore da parte dei genitori, bensì anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori, quali i nonni”.

Del resto, come ha saggiamente affermato Papa Francesco “un popolo che non ascolta i nonni, è un popolo che muore”. Chi ha avuto la fortuna di averli accanto, nel tempo ne rimpiange la presenza e ne sente la mancanza.

* Avvocato Studio Legale Bernardini de Pace